Nel mondo assicurazioni, è essenziale per il consumatore finale, sapere cosa fare in caso di sinistro. In particolare, è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento.

La cosa più semplice da fare in caso di sinistro è compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa assicurativa fornisce al cliente al momento della sottoscrizione della polizza, e inviarlo all’impresa.
In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni.
In caso di disaccordo sulla dinamica è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.
Se non è stato compilato il modulo blu, in ogni caso è necessario informare la propria azienda assicurativa per iscritto, e formulare, anche nel proprio interesse, la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ossia la descrizione del sinistro.
Per ottenere il risarcimento del danno subito, esistono due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto.

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Procedura di risarcimento diretto
E’ la più diffusa. Si può attivare rivolgendosi direttamente alla propria impresa, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non si è responsabili del sinistro (o lo si è solo in parte). Con questa procedura è possibile chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).
La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.
Procedura ordinaria
Negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, e incidenti con veicoli immatricolati all’estero) sara obbligatorio seguire la procedura di risarcimento ordinaria.
Occorre, quindi, fare richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.
Qui trovi due fac-simile di richieste di risarcimento dei danni, direttamente dal sito dell’IVASS: una per la procedura di risarcimento diretto e una per la procedura ordinaria.
Termini per l’offerta del risarcimento
Qualsiasi procedura sia stata attivata, l’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).
Per il caso di lesioni alla persona, occorre sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
Nei siti internet delle imprese si possono trovare altre informazioni su come muoversi in caso di sinistro nonché l’elenco dei Centri di liquidazione sinistri che compongono la rete periferica delle diverse imprese.
Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge.
Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta ad indicar, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Una volta accettata la somma offerta, l’impresa è poi tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.
Lesioni in qualità di terzo trasportato
In caso di lesioni personali in qualità di terzo trasportato presenta la richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo sul quale si viaggia, che provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
L’impresa che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sull’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, si avrà diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
Conciliazione Paritetica
In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.
Identificazione dei testimoni
In caso di sinistri con soli danni a cose ricordati di indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente fin da subito, nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale che verrà mandato all’impresa di assicurazione.
L’identificazione avvenuta in un momento successivo potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.